Disabili, spazio ai benefici anche con rapporto parasubordinato
24 luglio 2023
Disabili, spazio ai benefici anche con rapporto parasubordinato24 luglio 2023 Al lavoratore disabile tutti i benefici previsti dalla legge anche se il rapporto di lavoro è parasuborbinato. Lo stabilisce la recentissima sentenza del Tribunale ordinario di Torino, la numero 637/2023, che pone in rilievo il dovere del datore di lavoro di riconoscere al lavoratore con disabilità il diritto di fruire degli accomodamenti ragionevoli necessari per bilanciare la maggior fatica che il portatore di handicap affronta nella sua vita lavorativa ed extralavorativa. Negare l’accesso a detti benefici integra, infatti, una discriminazione vietata dalla normativa comunitaria, con diritto in capo al predetto lavoratore al risarcimento del danno per il mancato recupero psico-fisico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale. In questo caso, e qui si concentra l’aspetto interessante della sentenza, la vicenda si occupa di un rapporto di lavoro autonomo (nella specie di un professionista convenzionato) e non di lavoro subordinato, pertanto non direttamente soggetto all’applicazione della nota Legge 104/1992. Invero il diritto dei professionisti convenzionati a usufruire di permessi analoghi a quelli disciplinati dalla Legge 104/1992 è stabilito dalla contrattazione collettiva di settore che lo ha introdotto a partire dal 2005 solo per i caregiver e dall’anno 2020 anche per i portatori di handicap. Nel caso di specie, un professionista convenzionato a tempo indeterminato ha richiesto, a seguito del riconoscimento nel 2009 di una disabilità grave, di poter beneficiare dei permessi ex lege 104 anche per il periodo precedente l’entrata in vigore della contrattazione collettiva, invocando il tratto discriminatorio del trattamento subito. L’Asl committente si è difesa sostenendo la legittimità del diniego, stante l’assenza di una previsione normativa in tal senso ante 2020. Nonostante l’evidente mancanza, fino a quel momento, di tale diritto, il Tribunale di Torino ha ritenuto che il mancato riconoscimento della fruibilità dei permessi, dal 2010 al 2020, costituisse comunque una violazione del principio di parità di trattamento inteso come dovere di “assenza di qualsiasi discriminazione diretta e indiretta” ex art. 2 della direttiva 2000/78/CE. Inoltre, ad avviso del Tribunale, l’istituto dei permessi di cui si discute nasce dalla considerazione che la persona con disabilità affronta una fatica maggiore nella sua vita lavorativa ed extra lavorativa e, dunque, necessita di maggior tempo di riposo dal lavoro rispetto alle persone prive di disabilità che le consenta, al contempo, di contenere il complessivo dispendio di energie durante il lavoro e di recuperare durante il riposo le maggiori energie spese. Dalla medesima premessa deriva anche l’ovvia considerazione che l’applicazione delle stesse regole sui riposi al lavoratore sano e a uno portatore di disabilità integra una forma di discriminazione indiretta: a causa del suo handicap, infatti, l’applicazione di tali regole, apparentemente neutra perché volta a trattare tutti alla stessa maniera, colloca di fatto il disabile in una posizione deteriore rispetto al primo. L’applicabilità della suddetta direttiva al caso di specie, ovvero in presenza di un lavoratore autonomo, è prevista sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia in cui risulta che «la nozione di “[condizioni di] occupazione e (…) di lavoro” ivi contenuta riguarda, in senso ampio, le condizioni applicabili a qualsiasi forma di lavoro dipendente e autonomo, a prescindere dalla forma giuridica in cui esso viene svolto». Contatti di riferimento
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