L’Agenzia delle Dogane pubblica alcune indicazioni operative in vista della Brexit
19 gennaio 2021
L’Agenzia delle Dogane pubblica alcune indicazioni operative in vista della Brexit19 gennaio 2021 1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha recentemente pubblicato la Circolare n. 49 (Circolare), contenente alcune istruzioni operative in vista della c.d. Brexit, rivolte agli operatori economici che debbano effettuare procedure di esportazione o transito verso i Paesi del Regno Unito. Le istruzioni tengono conto di quanto stabilito dall’accordo raggiunto tra UE e UK il 24 dicembre 2020 (Trade and Cooperation Agreement o Accordo) ed hanno il principale scopo di: semplificare le procedure di esportazione e richiamare la normativa UE già ad oggi applicabile, che consente agli operatori di semplificare notevolmente i processi doganali. Istruzioni operative di carattere generale 2. In primo luogo, l’ADM ha chiarito che, dalla data del recesso del Regno Unito dall’Unione (1 gennaio 2021) le autorizzazioni rilasciate dalla stessa Agenzia in favore di soggetti britannici in virtù del fatto che gli stessi fossero stabiliti nell’Unione non saranno più valide. 3. L’ADM ha poi evidenziato che l’entrata e l’uscita di merci fra l’UE e il Regno Unito saranno d’ora innanzi assoggettate alle regole UE stabilite per i rapporti con i Paesi terzi. Per l’effetto, ha ricordato l’Agenzia, tutte le operazioni saranno soggette a preventiva autorizzazione da parte del Customs Decisions System (CDS). 4. In ogni caso, gli operatori economici possono velocizzare tali operazioni proponendo anticipatamente le istanze di autorizzazione all’accesso ad uno dei regimi speciali utilizzando a tal fine il Trader Portal, così da consentire agli uffici dell’Agenzia di effettuare per tempo le opportune verifiche – ferma restando la possibilità di avvalersi di un’autorizzazione con effetto retroattivo ex art. 211 para. 2 del Codice Doganale UE (Regolamento n. 952/2013) -. Prove dell’origine preferenziale 5. Il Trade and Cooperation Agreement ha sancito il principio per cui, nei reciproci scambi commerciali tra UE e UK, deve essere evitata l’imposizione di dazi doganali. Lo stesso ha dunque previsto alcune regole per stabilire l’origine di ciascun prodotto. 6. Alla luce di ciò, per fornire la prova dell’origine di un prodotto, gli operatori economici stabiliti nell’UE che intendano esportare le proprie merci nel Regno Unito possono alternativamente avvalersi:
7. L’ADM ha dunque chiarito che la dichiarazione di origine potrà essere resa su fattura o su qualunque documento commerciale che accompagna la merce. Per il rilascio della dichiarazione è possibile utilizzare il modulo allegato alla Circolare, conforme a quello allegato all’Accordo. A tal fine, gli operatori che non avessero ancora conseguito il codice REX (Registered Export System, i.e. gli operatori non registrati) potranno rendere la dichiarazione indicando il proprio codice EORI (Economic Operator Registration and Identification). Autorizzazione alla presentazione delle merci in luogo diverso dalla dogana 8. La Circolare ADM contiene poi alcune indicazioni in merito ai c.d. luoghi “approvati”, luoghi diversi dalle sedi degli uffici doganali presso cui gli operatori economici debitamente autorizzati possono presentare le merci, senza recarsi presso i competenti uffici doganali. 9. Come noto, ai fini del rilascio di tale autorizzazione è necessario possedere i seguenti requisiti: i) continuità delle operazioni di esportazioni effettuate presso il luogo prescelto; ii) possesso del titolo giuridico per l’uso dello stesso; iii) idoneità del sito per l’effettuazione dei controlli. 10. In vista della Brexit e dell’emergenza COVID-19, ADM ha ritenuto di poter procedere all’autorizzazione dei luoghi in modalità semplificata: gli operatori potranno dunque presentare una planimetria ed una redazione tecnica riguardanti il luogo da autorizzare e l’ufficio dell’agenza competente per territorio potrà procedere sulla base dei soli documenti presentati, senza necessità di sopralluoghi fisici. Esportazione abbinata al transito 11. Da ultimo, l’ADM ha ricordato che, secondo quanto previsto dall’Accordo, la normativa doganale UE continuerà ad applicarsi all’Irlanda del Nord nonostante la stessa faccia parte del territorio del Regno Unito. Di conseguenza, le spedizioni di merci non originarie dell’UE effettuata tra uno o più Stati membri e l’Irlanda del Nord saranno soggette alla disciplina di transito UE mentre in caso di transito presso le altre parti del Regno Unito (Inghilterra, Galles, Irlanda e Scozia) le medesime operazioni saranno svolte secondo quanto previsto dalla Convenzione di Transito Comune (CTC), stipulata il 20 maggio 1987, cui UK aderirà quale parte contraente a sé stante immediatamente dopo il recesso dall’UE. 12. Questo consentirà agli operatori di espletare le formalità doganali presso un ufficio doganale interno (presumibilmente quello più prossimo alle loro sedi) evitando di affrontare le maggiori tempistiche solitamente necessarie per il completamento di operazioni presso gli uffici di confine. Come possiamo assistervi 13. Il team EU, Regulatory & Trade dello studio Eversheds Sutherland in Italia è in grado di assistere gli operatori economici sia italiani che stranieri nell’applicazione delle regole derivanti dall’Accordo concluso tra UE e UK, cogliendo tutti i vantaggi che derivano da tale Accordo e dalle semplificazioni procedurali che, in virtù dello stesso, saranno adottate dalle autorità doganali dei diversi Paesi. 14. In particolare, i professionisti di studio possono assistere le imprese nei seguenti campi: - prova dell’origine preferenziale delle merci; - presentazione di istanze per la verifica delle merci in luogo diverso dalla dogana; - rapporti con gli uffici ADM; - verifica delle possibili conseguenze della Brexit sull’attività d’impresa. Contatti di riferimento
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