Il D.L. n. 118/2021, del 24 agosto 2021, pubblicato nella G.U. n. 202 del 24.08.2021, entrato in vigore il 25.08.2021
10 settembre 2021
Il D.L. n. 118/2021, del 24 agosto 2021, pubblicato nella G.U. n. 202 del 24.08.2021, entrato in vigore il 25.08.202110 settembre 2021
Il D.L. n. 118/2021 introduce una proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), disciplina una nuova procedura di composizione della crisi per l’imprenditore in difficoltà e una procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, dispone modifiche alle disposizioni della Legge Fallimentare (“L.F.”) riguardanti il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, dispone la proroga di alcuni termini processuali relativi ai procedimenti di dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti, e prevede ulteriori misure urgenti in materia di organizzazione della giustizia (aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, semplificazione dei procedimenti di indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo e di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia). Con specifico riferimento alla materia fallimentare e di crisi dell’impresa, il nuovo decreto legge:
(i) la presentazione della domanda di nomina dell’esperto (estratto da un elenco, tenuto dalla camera di commercio, al quale possono iscriversi anche avvocati, dottori commercialisti e revisori contabili e consulenti del lavoro) che agevola le trattative tra debitore, creditori ed altri soggetti eventualmente interessati per il superamento della situazione di difficoltà, tramite la piattaforma telematica nazionale, di nuova istituzione, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; (ii) la possibilità per l’imprenditore di chiedere l’adozione di “misure protettive del patrimonio” per una durata da 30 a 120 giorni, prorogabile su istanza (durata massima di 240 giorni); l’istanza di applicazione delle misure protettive, unitamente all’accettazione dell’esperto, deve essere pubblicata nel registro delle imprese e da tale momento è fatto divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (sono esclusi dalle misure protettive i crediti dei lavoratori); (iii) la possibilità per l’imprenditore, su autorizzazione del giudice, di contrarre finanziamenti prededucibili, concessi anche da soci o da società del gruppo, di trasferire l’azienda o un suo ramo (con esclusione della responsabilità per debiti pregressi ex art. 2560, co. 2, c.c., salvo debiti da lavoro dipendente) o di ottenere la rinegoziazione dei contratti continuativi o ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da Covid-19; (iv) il componimento delle trattative con i creditori tramite (a) un contratto stipulato tra l’imprenditore e i creditori che garantisca la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, con il quale si ha accesso a misure premiali di natura fiscale, (b) una convenzione di moratoria ex art. 182-octies L.F. o (c) un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, che produrrà gli effetti del piano ex art. 67, co. 3, lett. d, L.F., senza necessità dell’attestazione; (v) una disciplina specifica per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese; (vi) misure premiali di natura fiscale;
(i) gli “accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa” (art. 182-septies L.F.) la cui disciplina permette, a determinate condizioni, di estendere l’efficacia dell’accordo anche ai creditori che non hanno aderito allo stesso; (ii) la “convenzione di moratoria” (art. 182-octies L.F.), con la quale l’imprenditore può negoziare con i creditori la dilazione delle scadenze dei propri debiti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito da parte dei creditori, con la possibilità, a determinate condizioni, di estendere l’efficacia dell’accordo anche ai creditori che non vi hanno aderito; (iii) gli “accordi di ristrutturazione agevolati” (art. 182-novies L.F.), che si caratterizzano per la necessità, ai fini dell’omologazione, del consenso dei creditori rappresentanti solamente il 30% dei crediti, nel caso in cui l’imprenditore rinunci alla moratoria di 120 giorni per i pagamenti e non abbia richiesto la sospensione delle azioni cautelari o esecutive durante le trattative;
(i) l’estensione al 31.12.2022 della possibilità di rinunciare al procedimento di omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, per la predisposizione di un piano attestato di risanamento; (ii) l’estensione del termine per la presentazione del piano concordatario tra 60 e 120 giorni, prorogabile di altri 60 giorni (art. 161, co. 6 e 10 L.F.), anche in caso di pendenza del procedimento di dichiarazione di fallimento; (iii) l’improcedibilità fino al 31.12.2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e di quelli per la dichiarazione di fallimento nei confronti dell’imprenditore che ha presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F. dopo il 1.01.2019;
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